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L'ICEPS
Statuto
STATUTO
Articolo 1
E' costituita una Associazione sotto la denominazione di "ICEPS - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo" con sede in Roma.
Articolo 2
L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità:
a) perseguire ogni possibile attività di studio e di informazione sui problemi dello sviluppo tecnico ed economico, svolgendo un'opera di assidua sensibilizzazione dell'opinione pubblica italiana per i paesi in via di sviluppo;
b) promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione tendente a favorire l'interesse e la presenza dei giovani nelle aree in via di sviluppo e la loro cooperazione allo sforzo di progresso economico e tecnico di questo ultimo, in particolare stimolare ed organizzare ogni iniziativa valida a dare impulso alle attività di servizio volontario civile nella cooperazione tecnica internazionale. Promuovere e sostenere attività specifiche inerenti alla formazione di quadri esperti nei problemi dello sviluppo e della cooperazione internazionale;
c) svolgere ogni attività idonea a favorire i contatti tra i quadri dirigenti italiani e quelli dei paesi in via di sviluppo; intraprendere a questo scopo i necessari contatti con organismi nazionali ed esteri, comunque interessati al perseguimento dei fini suddetti;
d) studiare e promuovere iniziative legislative atte ad adeguare ed a perfezionare gli strumenti della cooperazione tecnica italiana;
e) svolgere ogni attività idonea a fare conoscere, appoggiare ed affermare all'estero le iniziative ed il lavoro dei nostri operatori economici e dei nostri progettisti, le realizzazioni delle nostre imprese ed incoraggiare e sostenere il massimo sviluppo dell'assistenza tecnica; f) assumere ed adottare ogni altra iniziativa che sia ritenuta utile ed opportuna per il perseguimento dei fini dell'istituto.
Articolo 3
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'istituzione di Delegazioni, Uffici e Sedi in Italia ed all'Estero, fissandone le modalità di funzionamento.
Articolo 4
I mezzi finanziari dell'istituto derivano da:
a)quote associative;
b)contributi o somme erogate da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
c)donazioni e lasciti in quanto accettati;
d)rendite derivanti da titoli di Stato di proprietà dell'istituto.
Articolo 5
I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Fondatori
b) Sostenitori
c) Ordinari
Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche, che, come promotori, hanno partecipato alla costituzione ed all'organizzazione dell'istituto, nonché coloro, persone fisiche e giuridiche, che sono divenuti tali per cooptazione entro il 1 0 luglio 1 967. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono con adeguati mezzi finanziari e con attiva collaborazione al conseguimento degli scopi sociali. Spetta ad essi proporre all'Assembiea Generale un terzo dei candidati, per l'elezione del Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che fanno parte dell'istituto in virtù di quote associative. L'ammissione dei soci e la radiazione degli stessi (per gravi inadempienze agli obblighi statutari o per mancato pagamento di contributi), sono deliberate dall'Assemblea Generale su proposta dei Consiglio Direttivo. La determinazione delle quote associative è demandata al giudizio insindacabile e alla deliberazione dei Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Sono organi dell'Istituto:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti;
e) il Segretario Generale;
f) il Comitato Esecutivo;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) il Comitato Scientifico.
Articolo 7
L'Assemblea Generale è composta dai Soci dell'istituto che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi, in quanto dovuti. Si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dei Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci, con preavviso di almeno quindici giorni.
All'Assemblea Generale spettano l'approvazione dei programma generale dell'attività dell'istituto, l'approvazione dei bilancio annuale, la nomina dei Consiglio Direttivo e quella dei Collegio dei Revisori dei Conti, l'approvazione delle modifiche allo Statuto, la deliberazione sull'ammissione e la radiazione dei soci.
Il bilancio annuale verrà chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Le deliberazioni dell'Assemblea richiedono in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei soci e la maggioranza semplice. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per quanto riguarda le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dei suo patrimonio si adottano le norme di cui all'art. 21 dei Codice Civile. In caso di parità prevale il voto dei Presidente.
Ogni socio dispone di un voto; per coloro che siano impediti è ammessa la delega ad altro socio il quale non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'istituto e - in caso di sua assenza od impedimento - da uno dei Vice Presidenti o dal membro più anziano dei Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo sovraintende all'attività dell'istituto e provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali. Esso riferisce, tramite il Presidente, all'Assemblea Generale sull'attività dell'istituto e ne attua le deliberazioni.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le quote associative, predispone il programma per il raggiungimento degli scopi sociali; delibera sui provvedimenti necessari per il funzionamento dell'istituto, provvede alla formazione dei bilancio da sottoporre all'Assemblea Generale, propone le modifiche allo Statuto, l'ammissione e la radiazione dei Soci, per le cause indicate dall'art. 5, nomina i componenti dei Comitato Scientifico e delle Commissioni particolari e tecniche i cui Presidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consiglio, senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo elegge nei suo seno il Presidente dell'istituto, i VicePresidenti e, su proposta dei Presidente stesso nomina il Segretario Generale, il quale partecipa alle sedute dei Consiglio senza diritto di voto a meno che non sia componente dello stesso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione dei Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o di un Vice-Presidente. Esso è composto di ventuno membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o impedimento di un membro la sua eventuale sostituzione avviene per cooptazione dei Consiglio ed il nuovo membro dura in carica per il restante periodo, salvo ratifica alla prima Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di "socio onorario" a persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'istituto. Le deliberazioni dei Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dei Presidente.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, nominando i membri.
Tale Comitato sarà composto:
a) dal Presidente;
b) dal Vice-Presidente o dai Vice-Presidenti;
c) da 2 a 4 membri dei Consiglio Direttivo.
Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dei Presidente. La durata dei Comitato Esecutivo è la stessa dei Consiglio Direttivo.
Articolo 10
Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituto, presiede ]'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ed il Comitato Scientifico.
Promuove e coordina l'attività dell'istituto, presenta all'Assemblea Generale la relazione annuale, nonché i bilanci.
Può adottare provvedimenti di urgenza riferendone alla prima adunanza dei Consiglio.Provvede all'attuazione dei programma di lavoro e delle iniziative dell'Istituto e ne dirige e sovraintende le attività.
Articolo 11
I Vice-Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo fino ad un numero massimo di tre. Le loro funzioni sono stabilite per delega dal Presidente. Il Vice-Presidente più anziano esercita a pieno titolo tutte le funzioni dei Presidente e gode di tutte le sue attribuzioni in caso di assenza od impedimento dei Presidente stesso.
Articolo 12
II Segretario Generale è Segretario dei Consiglio Direttivo, dei Comitato Esecutivo e dei Comitato Scientifico. Cura la esecuzione delle delibere consiliari e delle direttive dei Presidente. Segue l'attività dell'Istituto, l'esecuzione e lo sviluppo dei piani di lavoro. Provvede alla ordinaria amministrazione dell'Istituto.
Articolo 13
Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo dell'istituto per lo svolgimento dei propri compiti e lo studio di particolari problemi. E' nominato dal Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell'istituto o da persona da lui delegata.
I criteri e le modalità di funzionamento dello stesso ed il numero dei suoi componenti, fino ad un massimo di 30 scelti tra persone particolarmente competenti e qualificate, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico viene rinnovato ogni 4 anni.
Articolo 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti eletto dalla Assemblea Generale è composto da 5 membri effettivi e 2 membri supplenti ed elegge nel proprio seno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve i compiti previsti dal Codice Civile.
Articolo 15
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento, per delibera assembleare, verranno nominati uno o più liquidatori, i quali provvederanno con il controllo dei Revisori alle operazioni di liquidazione. L'attivo netto verrà destinato in base alle deliberazioni assembleari.
Articolo 16
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto verranno osservate le norme dei Codice Civile.



